IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 116 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare», in particolare, gli articoli 10 e 11; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
«Attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 96/29 in  materia
di radiazioni ionizzanti, 2009/71 in materia  di  sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari e 2011/70 in materia di gestione  sicura  del
combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi   derivanti   da
attivita' civili»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali»   e,   in
particolare, gli articoli 17, 30, 31, 32 e 33; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353  recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
luglio  2002,  recante  «Trasferimento  alle  regioni  degli   uffici
periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali -  Servizio
idrografico e mareografico» e, in particolare, l'art. 9 relativo alla
trasmissione dei dati delle regioni al Dipartimento della  protezione
civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'11 ottobre 2002, n. 239; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2,
3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.
3274 del 20 marzo 2003, recante primi elementi in materia di  criteri
generali per la classificazione sismica del  territorio  nazionale  e
normative tecniche per le costruzioni in  zona  sismica»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  29  ottobre
2003, n. 252; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2004 e  successive  modifiche,  concernente  gli  «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di
allertamento nazionale e regionale per il  rischio  idrogeologico  ed
idraulico ai fini di protezione civile»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2004, n. 59; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  27  gennaio  2005,
relativo all'«Istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per
fronteggiare le  situazioni  di  crisi  in  materia  di  viabilita'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  2
febbraio 2005, n. 26; 
  Vista la legge 11 febbraio  2005,  n.  15,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  concernenti  norme
generali sull'azione amministrativa»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2005, recante «Linee guida per la predisposizione del  piano
d'emergenza esterna»  di  cui  all'art.  20,  comma  4,  del  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  334  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2005, n. 62; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza
nelle  aree  portuali  interessate  dalla  presenza  di  naviglio   a
propulsione nucleare»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza
per il trasporto di materie radioattive e fissili», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n.
44; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 1 e 24; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
aprile 2006, recante «Coordinamento delle iniziative e  delle  misure
finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza
alla popolazione in  occasione  di  incidenti  stradali,  ferroviari,
aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di  incidenti
con presenza  di  sostanze  pericolose»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2006, n. 87; 
  Vista la direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile 2 maggio  2006,  recante  «Indicazioni  per  il  coordinamento
operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei
e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture  e  ad  incidenti  con
presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 maggio 2006, n. 101; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
febbraio  2007,  recante  «Linee  guida   per   l'informazione   alla
popolazione  sul  rischio  industriale»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2007, n. 53; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre 2008,  relativo  alla  «Organizzazione  e  funzionamento  di
sistema presso la  Sala  situazione  Italia  del  Dipartimento  della
protezione  civile»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi  per  la  gestione  delle
emergenze», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 13 febbraio 2009, n. 36; 
  Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32 «Attuazione
della direttiva n. 2007/2/CE, che  istituisce  un'infrastruttura  per
l'informazione territoriale della Comunita' europea (INSPIRE)»; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010,  n.  49  «Attuazione
della direttiva  n.  2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2010, recante «Piano nazionale  delle  misure  protettive  contro  le
emergenze radiologiche», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 24 maggio 2010, n. 119; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre 2010, recante «Piano di pronto intervento nazionale  per  la
difesa da inquinamenti di idrocarburi  o  di  altre  sostanze  nocive
causati da incidenti marini»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 19 novembre 2010, n. 271; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
luglio 2011, in materia di  «Lotta  attiva  agli  incendi  boschivi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7
settembre 2011, n. 208; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  10  novembre  2011,  recante
«Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  27  febbraio
2012, n. 48; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  10  novembre  2011,  recante
«Regole tecniche per la  definizione  del  contenuto  del  repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche'  delle  modalita'  di  prima
costituzione e  di  aggiornamento  dello  stesso»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2012, n.
48; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza  dei
volontari di protezione civile, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 aprile 2012, n. 82; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
febbraio  2012,  n.  4007,  recante  «Attuazione  dell'art.  11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», in merito ai contributi  per  gli
interventi di  prevenzione  del  rischio  sismico  per  l'anno  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7
marzo 2012, n. 56; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
novembre 2012, inerente agli «Indirizzi operativi volti ad assicurare
l'unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni   di   volontariato
all'attivita'  di  protezione  civile»  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2013, n. 27; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2014, relativa al «Programma nazionale  di  soccorso  per  il
rischio sismico» pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  4  aprile
2014, n. 79; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio  2014,  recante  «Disposizioni  per  l'aggiornamento   della
pianificazione di emergenza per il rischio  vulcanico  del  Vesuvio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
maggio 2014, n. 108; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2014, recante l'«Istituzione del Nucleo tecnico nazionale  (NTN)  per
il rilievo del danno e la valutazione  di  agibilita'  nell'emergenza
post-sismica e approvazione dell'aggiornamento  del  modello  per  il
rilevamento dei danni, pronto intervento  e  agibilita'  per  edifici
ordinari  nell'emergenza  post-sismica  e  del  relativo  manuale  di
compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 18 ottobre 2014, n. 243; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
luglio 2014, recante gli «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di
protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi
dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 novembre 2014, n. 256; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio  2015,  inerente  agli  «Indirizzi  operativi  inerenti   la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23  febbraio  2010,  n.  49  di  recepimento   della   direttiva   n.
2007/60/CE», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 31 marzo 2015, n. 75; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni  alle  componenti  ed  alle
strutture operative  del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile
inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di  emergenza  ai  fini
dell'evacuazione  cautelativa  della  popolazione  della  Zona  rossa
vesuviana», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 31 marzo 2015, n. 75; 
  Viste le indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, inerenti a «La determinazione dei criteri generali
per l'individuazione dei Centri operativi di  coordinamento  e  delle
aree di emergenza» del 31 marzo 2015; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo 23 aprile 2015, relativa alle «Procedure  per
la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia  del
patrimonio culturale in caso  di  emergenze  derivanti  da  calamita'
naturali»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 23 luglio 2015, n. 169; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
novembre  2015  recante  «Disposizioni  per   l'aggiornamento   della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio  per
le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  18
gennaio 2016, n. 13; 
  Viste le indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, recanti «Metodi e criteri  per  l'omogeneizzazione
dei messaggi del Sistema di allertamento  nazionale  per  il  rischio
meteo-idrogeologico e idraulico  e  della  risposta  del  sistema  di
protezione civile» del 10 febbraio 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
giugno  2016,  recante  «Disposizioni   per   l'aggiornamento   della
pianificazione di  emergenza  per  il  rischio  vulcanico  dei  Campi
Flegrei»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 19 agosto 2016, n. 193; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni
soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonche'  dei  referenti  sanitari  regionali  in  caso  di  emergenza
nazionale», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 20 agosto 2016, n. 194; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
febbraio  2017,  recante  «Istituzione  del  Sistema   d'allertamento
nazionale per i maremoti generati da sisma - SIAM»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  giugno  2017,  n.
128; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6,  8,
10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 38, 39 e 40; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
2  ottobre  2018,  recante  «Indicazioni  alle  componenti  ed   alle
strutture operative del Servizio nazionale di protezione  civile  per
l'aggiornamento delle pianificazioni  di  protezione  civile  per  il
rischio  maremoto»  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 15 novembre 2018, n. 266; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
gennaio 2019, recante «Impiego dei  medici  delle  Aziende  sanitarie
locali  nei  Centri  operativi  comunali  ed   intercomunali,   degli
infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per
la valutazione delle esigenze immediate della popolazione  assistita»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019, n. 67; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,  convertito  nella
legge 14 giugno 2019, n. 55, recante  «Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» ed, in particolare, l'art.
28 recante modifiche al decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
agosto  2019,  recante   «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale e per la pianificazione di protezione  civile  territoriale
nell'ambito  del  rischio  valanghe»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2019, n. 231; 
  Visto il  decreto  legislativo  6  febbraio  2020,  n.  4,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, recante "Codice della protezione civile"»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio 2020, inerente ai «Rimborsi spettanti ai  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati   dei   volontari,   ai   volontari   lavoratori
autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di  volontariato
per le attivita' di protezione civile autorizzate»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 maggio  2020,  n.
127; 
  Visto il decreto del Segretario generale del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, n. 121 del  26  marzo  2020,
recante  «Disciplina  la  riorganizzazione  della  Unita'  di   crisi
coordinamento nazionale»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2020, recante «Allertamento di protezione civile e sistema di
allarme pubblico IT-Alert», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 febbraio 2021, n. 36; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  18,  comma  4,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le modalita'  di  organizzazione  e
svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione  civile  e
del  relativo  monitoraggio,   aggiornamento   e   valutazione   sono
disciplinate con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'art.  15  del
medesimo decreto, al fine di garantire un quadro coordinato in  tutto
il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di  protezione
civile   dei   diversi   territori,   nel   rispetto   dell'autonomia
organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e  di
Bolzano; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo  2  gennaio  2018,  n.   1,   l'articolazione   di   base
dell'esercizio  della  funzione  di  protezione  civile   a   livello
territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione  di  cui
all'art. 18 del medesimo decreto che, nel rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli  ambiti
territoriali e  organizzativi  ottimali  individuati  dalle  regioni,
sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18,  comma
4; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Presidente del  Consiglio  di
ministri, con direttiva di cui  all'art.  15  del  medesimo  decreto,
predispone gli indirizzi per lo  svolgimento,  in  forma  coordinata,
delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2  del  decreto,
al fine di assicurarne l'unitarieta' nel rispetto delle  peculiarita'
dei territori; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d) del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  l'elaborazione  delle
proposte  delle  direttive  di   cui   all'art.   15,   nonche'   per
l'elaborazione  ed  il  coordinamento   dell'attuazione   dei   piani
nazionali riferiti  a  specifici  scenari  di  rischio  di  rilevanza
nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello
di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o
in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  4,  del  decreto
legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  con  la  direttiva  di  cui  al
successivo art. 18, comma 4, sono  individuati  i  contenuti  tecnici
minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al medesimo art. 10; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le regioni, sulla base dei  criteri
generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, del medesimo decreto
favoriscono l'individuazione del livello ottimale  di  organizzazione
di protezione civile a livello  territoriale  al  fine  di  garantire
l'effettivita'  delle  funzioni   di   protezione   civile,   nonche'
l'organizzazione di modalita' di supporto per gli interventi da porre
in essere in occasione di emergenze  di  cui  all'art.  7,  comma  1,
lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i comuni, anche in forma associata,
nonche' ai sensi dell'art. 1, della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,
assicurano l'attuazione delle  attivita'  di  protezione  civile  nei
rispettivi territori, secondo quanto stabilito  nella  pianificazione
di cui all'art. 18, nel rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
medesimo decreto legislativo, delle leggi  regionali  in  materia  di
protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, possono essere adottate direttive  del  Presidente
del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano  tecnico,
l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei  territori,
per l'esercizio della funzione e lo svolgimento  delle  attivita'  di
protezione civile, nell'ambito dei limiti  e  delle  finalita'  delle
quali,  il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  puo'
adottare indicazioni operative  volte  all'attuazione  di  specifiche
disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale  della
protezione civile, consultando preventivamente  le  componenti  e  le
strutture operative nazionali interessate; 
  Ravvisata  la   necessita'   di   ottimizzare   la   capacita'   di
pianificazione di protezione civile per favorire un'adeguata risposta
alle emergenze locali dovute ad eventi calamitosi e di  omogeneizzare
il metodo di pianificazione ai diversi livelli territoriali; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza  unificata  in  data  25  marzo
2021; 
 
                                Emana 
 
la seguente direttiva recante «Indirizzi per la  predisposizione  dei
piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali». 
1. Finalita' e principi generali. 
  La presente direttiva e' emanata in  attuazione  dell'art.  18  del
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  recante  «Codice  della
protezione civile» (di seguito «Codice»). In particolare, il comma  4
del suddetto articolo stabilisce che «le modalita' di  organizzazione
e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile e
del  relativo  monitoraggio,  aggiornamento   e   valutazione»   sono
disciplinate con direttiva da adottarsi ai  sensi  dell'art.  15  del
codice al fine  di  «garantire  un  quadro  coordinato  in  tutto  il
territorio nazionale e l'integrazione tra  i  sistemi  di  protezione
civile   dei   diversi   territori,   nel   rispetto   dell'autonomia
organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e  di
Bolzano». 
  La pianificazione di protezione civile e' un'attivita'  di  sistema
che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni  ai
diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione  delle
attivita' di cui all'art. 2 del codice, nel rispetto dei principi  di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 
  La finalita' del presente provvedimento e' quella di  omogeneizzare
il metodo di pianificazione di protezione civile ai  diversi  livelli
territoriali per la  gestione  delle  attivita'  connesse  ad  eventi
calamitosi di diversa natura  e  gravita',  secondo  quanto  indicato
nell'allegato  tecnico  che  ne  costituisce   parte   integrante   e
sostanziale. 
  Come previsto dal codice, i livelli di pianificazione sono: 
    nazionale; 
    regionale; 
    provinciale/citta' metropolitana/area vasta; 
    ambito territoriale e organizzativo ottimale; 
    comunale. 
1.1. Livello nazionale. 
  A livello nazionale, in caso  di  eventi  che  si  manifestino  con
particolare gravita', tali  da  richiedere  l'intervento  di  risorse
regionali e nazionali, in accordo con il principio di sussidiarieta',
si applicano le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  del  3  dicembre  2008  inerente  agli
«Indirizzi  operativi  per   la   gestione   delle   emergenze».   Il
Dipartimento della protezione civile provvede all'elaborazione ed  al
coordinamento  dell'attuazione  dei  piani   nazionali   riferiti   a
specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e  dei  programmi
nazionali  di  soccorso,  contenenti   la   struttura   organizzativa
nazionale   e   gli   elementi   conoscitivi   del   territorio   per
l'organizzazione della risposta operativa  in  caso  o  in  vista  di
eventi calamitosi di rilievo  nazionale.  I  programmi  nazionali  di
soccorso di cui all'art. 8 del codice, integrati  dagli  allegati  di
competenza regionale, approvati d'intesa con il Dipartimento, sono da
considerarsi quali piani nazionali di protezione civile.  Le  regioni
concorrono  alle  attivita'  di  soccorso  e   di   assistenza   alle
popolazioni colpite anche  con  la  Colonna  mobile  nazionale  delle
regioni, che viene  coordinata  nell'ambito  del  Comitato  operativo
della protezione civile o dal Dipartimento  della  protezione  civile
attraverso il supporto della Commissione speciale  protezione  civile
della Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
  Per quanto attiene alla pianificazione nazionale, ci si riferisce a
determinati  scenari  di  rischio,  rientranti  tra  quelli  indicati
all'art. 16 del codice, il cui verificarsi  puo'  dar  luogo  ad  una
tipologia di evento emergenziale di cui alla  lettera  c),  comma  1,
dell'art. 7 del  codice  e,  quindi,  determinare  la  necessita'  di
mobilitare e coordinare l'intervento dell'intero  Servizio  nazionale
della protezione civile. Il piano nazionale, oltre  a  descrivere  il
territorio  potenzialmente  interessato,  individua,   altresi',   le
necessarie misure da  attuare  nonche'  le  corrispondenti  procedure
operative finalizzate a  garantire  gli  interventi  di  salvaguardia
della popolazione. 
  La presente direttiva non disciplina  la  struttura  dei  piani  di
protezione civile nazionali, per i quali si rinvia a quanto  previsto
dalle disposizioni normative e dalle  indicazioni  operative  emanate
per i rischi specifici e per gli scenari di rischio nazionali. 
1.2. Livello regionale. 
  A  livello  regionale,  le  regioni  provvedono   all'adozione   ed
all'attuazione del piano regionale di protezione civile, che  prevede
criteri e modalita' di intervento da seguire  in  caso  di  emergenza
secondo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1, dell'art. 11  del
codice.  In  particolare,  il  piano  definisce   le   modalita'   di
coordinamento del concorso delle  diverse  strutture  regionali  alle
attivita' di protezione civile. 
1.3. Livello provinciale/citta' metropolitana/area vasta. 
  A livello provinciale, le regioni provvedono  alla  predisposizione
dei piani provinciali di  protezione  civile,  ove  non  diversamente
disciplinato nelle leggi regionali, in raccordo con le  prefetture  -
uffici territoriali del Governo sulla base degli indirizzi  regionali
di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice. 
  Il piano provinciale/citta' metropolitana/area  vasta  deve  essere
elaborato riportando essenzialmente lo scenario  di  riferimento,  le
modalita' per la diffusione  eventuale  delle  allerte,  gli  aspetti
connessi all'organizzazione del sistema di coordinamento  di  livello
provinciale in emergenza, le modalita'  che  garantiscano  il  flusso
delle  comunicazioni  e  le  procedure  operative  di  attivazione  e
raccordo tra gli enti coinvolti. 
  Ai  fini   di   economicita'   e   semplificazione   dell'iter   di
pianificazione,  nel  caso  in  cui  il  soggetto  definito  per   la
pianificazione provinciale e di ambito  sia  il  medesimo,  il  piano
provinciale  include  le  pianificazioni  di  tutti  gli  ambiti   di
competenza. 
1.4. Livello d'ambito. 
  Il codice prevede, agli articoli 3,  11  e  18,  la  necessita'  di
definire  a  cura  delle   regioni   gli   «ambiti   territoriali   e
organizzativi ottimali»  (di  seguito  «ambiti»)  che  devono  essere
«costituiti da uno o piu' comuni» per assicurare lo svolgimento delle
attivita' di protezione civile. 
  A livello  provinciale,  gli  ambiti  rappresentano,  pertanto,  il
livello territoriale in cui  si  esplicita  l'articolazione  di  base
dell'esercizio della funzione  di  protezione  civile.  Il  piano  di
protezione civile d'ambito deve essere redatto dalla regione, ove non
diversamente previsto nelle leggi regionali, ai sensi  della  lettera
o), comma 1, dell'art. 11 del codice. 
  Lo  scopo  del   piano   di   ambito   e'   quello   di   garantire
l'ottimizzazione delle  risorse  disponibili,  supportando  i  comuni
nella gestione delle risorse in emergenza, nonche'  di  garantire  il
necessario raccordo informativo tra  il  livello  comunale  e  quello
provinciale/regionale. La  pianificazione  di  protezione  civile  di
ambito non e', quindi, sostitutiva di quella comunale,  ma  e'  parte
integrante della pianificazione di livello  provinciale  o  con  essa
coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali. 
1.5. Livello comunale. 
  A livello comunale, si  provvede  alla  predisposizione  dei  piani
comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di
cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice, ferme restando
le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui  al  comma
7, art. 12, del medesimo codice. 
  I contenuti della  pianificazione  di  protezione  civile  comunale
indicati  nella  presente   direttiva   devono   essere   commisurati
all'effettiva capacita' di pianificazione  da  parte  dei  comuni  di
piccole dimensioni. 
  Alla definizione dei piani di protezione civile comunale,  al  loro
aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte  le
aree/settori dell'amministrazione (ad esempio:  urbanistica,  settori
tecnici,  viabilita')  sotto  il  coordinamento   del   Servizio   di
protezione civile comunale ove esistente. 
1.6. Attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice. 
  Il presente provvedimento ha, inoltre, la finalita' di definire, in
attuazione  dell'art.  10,  comma  4,  del   codice,   gli   elementi
fondamentali della pianificazione di  protezione  civile  ai  diversi
livelli territoriali, da intendersi come i contenuti  tecnici  minimi
per l'intervento del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  ai  fini
dell'assolvimento  dei  compiti  loro  affidati.  Gli   elementi   di
pianificazione forniti  dalla  presente  direttiva  costituiscono  il
riferimento per consentire che l'intervento del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco sia uniforme sul territorio  nazionale,  sulla  base
delle indicazioni che verranno fornite dal  Dipartimento  dei  vigili
del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile   alle
articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  L'allegato   alla   presente   direttiva   disciplina,    pertanto,
l'individuazione di elementi strategici minimi ed indispensabili  per
i contenuti  dei  piani  di  protezione  civile  ai  diversi  livelli
territoriali, tra cui: 
    la rappresentazione uniforme dei dati territoriali,  consultabili
e  confrontabili  tra  loro  per  l'intero  territorio  nazionale   e
accessibili a beneficio di tutti i soggetti del Servizio nazionale di
protezione civile, attraverso il «Catalogo  nazionale  dei  piani  di
protezione civile» di cui al capitolo 6 dell'allegato; 
    la descrizione dell'organizzazione delle strutture di  protezione
civile ai diversi livelli  territoriali,  sia  in  ordinario  che  in
emergenza,  in  modo  da  consentire  un'agevole  individuazione  dei
responsabili degli enti e delle amministrazioni  di  riferimento  sia
nelle  attivita'  di  pianificazione  che  in  quelle   di   gestione
dell'emergenza, di cui al paragrafo 2.4.1. dell'allegato; 
    l'inquadramento territoriale e gli scenari di pericolosita' e  di
rischio, che devono essere definiti per ciascun livello  territoriale
di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 dell'allegato; 
    l'individuazione dei Centri di coordinamento di cui al successivo
paragrafo 2.4.2. lettera b) dell'allegato. 
1.7. Partecipazione del volontariato organizzato alla  pianificazione
di protezione civile. 
  In attuazione dell'art. 38, comma 3, del  codice,  il  volontariato
organizzato di protezione  civile  prende  parte  alle  attivita'  di
redazione ed aggiornamento della pianificazione partecipando  secondo
le forme e  le  modalita'  che  saranno  concordate  con  l'autorita'
competente. Per tale attivita' puo'  essere  prevista  l'applicazione
dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del codice. 
2. Disposizioni finali. 
  Per le Province autonome di Trento e di Bolzano  restano  ferme  le
competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative  norme
di attuazione, ai sensi dei quali  provvedono  alle  finalita'  della
presente direttiva. 
  Il Dipartimento della protezione civile provvede a: 
    a) emanare le indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3,  del  codice,
condivise con le regioni, inerenti all'organizzazione informativa dei
dati territoriali, entro sei mesi dalla pubblicazione della  presente
direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    b) emanare la mosaicatura nazionale degli ambiti  territoriali  e
organizzativi ottimali,  cosi'  come  individuati  dai  provvedimenti
normativi  regionali,  con  indicazioni  operative   del   Capo   del
Dipartimento   della    protezione    civile,    entro    sei    mesi
dall'individuazione  formale  degli  ambiti  da  parte  di  tutte  le
regioni. 
  Le regioni provvedono a: 
    a) definire, quale elemento preliminare del  piano  regionale  di
protezione  civile,  in  condivisione  con  le  prefetture  -  uffici
territoriali del Governo, le province, le citta'  metropolitane  e  i
comuni, i confini geografici, con il supporto del Dipartimento  della
protezione  civile,  ed  i   criteri   organizzativi   degli   ambiti
territoriali ottimali entro dodici mesi dalla data  di  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana; 
    b)  emanare  o  aggiornare  gli  indirizzi   regionali   per   la
pianificazione provinciale/citta' metropolitana, di ambito e comunale
di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi
dalla data di pubblicazione della presente direttiva  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  dandone   comunicazione   al
Dipartimento della protezione civile; 
    c) emanare o aggiornare il piano regionale di  protezione  civile
entro dodici mesi  dalla  data  di  pubblicazione  delle  indicazioni
operative del Capo del Dipartimento della protezione civile  inerenti
all'organizzazione informativa dei dati territoriali. 
  I comuni provvedono ad aggiornare i piani  comunali  di  protezione
civile in ottemperanza alla  presente  direttiva  ed  agli  indirizzi
regionali, entro dodici mesi dall'emanazione di questi ultimi. 
  Nell'ipotesi di mancata attuazione da parte delle regioni di quanto
previsto alla lettera b), entro  diciotto  mesi  dalla  pubblicazione
della presente direttiva nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  i  comuni  possono  procedere   alla   pianificazione   di
protezione civile secondo gli indirizzi  regionali  vigenti,  nonche'
gli indirizzi di cui alla presente direttiva, laddove compatibili. 
  All'attuazione del presente provvedimento si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 aprile 2021 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi           

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, reg. n. 1543